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Legge speciale per Venezia

Uscito in occasione dello Speciale della Rvista "Attenzione" del WWF didicata a Venezia - 2001

La storia della salvaguardia di Venezia e della sua laguna negli ultimi trent’anni è anche storia delle “leggi speciali” approvate e, molto spesso, rimaste inapplicate.
La legge  del 5 marzo 1963 n. 366 “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano” appare importante in quanto lo Stato predispone interventi per disciplinare gli scarichi in laguna, precedendo di fatto la stessa Legge Merli n. 319 del 1976 sulla tutela delle acque dall’inquinamento. Tale provvedimento vieta di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna e delega al Magistrato alle Acque l’onere del controllo e dell’autorizzazione degli interventi all’interno del perimetro lagunare. (Mencini, Verde Ambiente 4-5/1996). Veniva poi ribadita l’unità fisica del sistema lagunare (definito “bacino demaniale marittimo di acqua salsa”) e la funzione di salvaguardia del Magistrato alle Acque, cui, significativamente, era consentito di procedere a espropriazioni di terreni interni o marginali alla laguna per destinarli alla libera espansione delle maree. (Rusconi, Verde Ambiente 5/1993).
Il 16 aprile 1973, veniva approvata la prima legge Speciale, la n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” che dichiarava la “salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale” intesa nelle sue implicazioni fisiche ed ambientali, da affrontarsi con interventi progettuali in un quadro programmatico accompagnato da ingenti finanziamenti. (Rusconi idem). La Regione interveniva nella campo della pianificazione territoriale, il Governo sulla protezione e valorizzazione dell’ambiente. Veniva istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia ed era previsto un intervento del Governo per la riduzione dei livelli marini in laguna, anche con opere che dovevano rispettare l’equilibrio ecologico. Si prevedeva l’apertura delle valli da pesca al flusso delle maree, il riequilibrio idraulico e si vietava l’utilizzo della parte dell’area della terza zona industriale già imbonita. La legge prevedeva anche la preservazione delle barene, l’esclusione di ulteriori opere di imbonimento in laguna e ancora interventi di restauro e risanamento conservativo a Venezia e Chioggia.
Il 27 marzo 1975, con circa due anni di ritardo rispetto ai termini fissati dalla prima legge speciale, il Consiglio dei Ministri approvava gli “Indirizzi governativi” per attuare gli interventi previsti dalla legge n. 171. Gli indirizzi, fra l’altro, indicavano la necessità di regolare il livello delle acque della laguna in modo da non interferire con il funzionamento del porto, per mezzo di un complesso di opere permanenti situate alle tre bocche di porto, da associare, qualora necessario, all’uso di impianti mobili per la loro chiusura totale. Gli indirizzi, nel rispetto dell’equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, prescrivevano  interventi “per fasi” e “con gradualità”. Il Parlamento aveva ritenuto opportuno rinunciare a parte delle proprie prerogative rinviando alcune decisioni determinati a dei decreti governativi. Due decreti, uno che riguardava i regolamenti sulla tutela delle acque lagunari dall’inquinamento agricolo, industriale e urbano, e un altro riguardante gli interventi di restauro e risanamento conservativo, venivano subito formulati. Degli altri due, che riguardavano le caratteristiche dei motori  dei natanti che circolavano a Venezia e le direttive governative per il piano comprensoriale, uno non veniva formulato mentre l’altro finirà in pratica il proprio iter solo con l’approvazione da parte della Regione Veneto del PALAV (Piano di area della Laguna di Venezia) il 9 novembre 1995. Il 29 novembre 1984, veniva licenziata la legge n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” dove si riconfermava lo Stato come principale responsabile della difesa dell’equilibrio idrogeologico della laguna mentre affidava alla Regione il disinquinamento. La maggior parte dei fondi stanziati erano destinati a studi, progetti e sperimentazione di sistemi concepiti al fine di invertire la tendenza del processo di degrado del bacino lagunare. Veniva istituita una nuova struttura politica alla quale erano demandati “l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge”. Questo nuovo Organo, denominato Comitato interministeriale per Venezia poi semplicemente “Comitatone”, era formato dagli enti locali e dai rappresentanti ministeriali; il Magistrato alle Acque assolveva funzioni di segretario del Comitato. La Legge 798 prevedeva la realizzazione degli interventi per la salvaguardia attraverso l’istituto della concessione unitaria sia degli interventi che delle progettazioni in deroga alle normative vigenti in materia. In attuazione della stessa legge veniva stipulata una convenzione con il Consorzio Venezia Nuova, formato da 26 imprese leader nel settore delle grandi opere di ingegneria idraulica. (Mencini idem) Da segnalare che il legislatore del 1984, pur consapevole del complesso quadro normativo di riparto di competenza tra i soggetti pubblici, non modifica tale riparto e anzi imputa la responsabilità degli obiettivi da perseguire, e i relativi finanziamenti, al Comitatone quale sede di raccordo degli interventi stessi e di composizioni e disarticolazioni derivanti dal quadro normativo di riferimento. Basti considerare che mentre gli interventi di salvaguardia fisica sono di pertinenza del Magistrato alle Acque, i suoi compiti si arrestano alla conterminazione lagunare e non si estendono al bacino idrico affluente in laguna il quale rientra nell’ambito di competenza della Regione Veneto, titolare degli interventi di salvaguardia ambientale.
La Legge n. 139 del 5 febbraio 1992, “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” subordinava gli interventi per la regolazione delle maree all’arresto del degrado ambientale. Indicava con chiarezza la priorità da attribuire al ripristino della morfologia lagunare piuttosto che all’intervento alle bocche di porto. Infatti la legge destinava una quota “non inferiore al 25 per cento” dei finanziamenti destinati a portare a termine il programma degli interventi approvato con la legge speciale bis del 1984, all’arresto del degrado lagunare. L’utilizzo dei fondi per le opere di regolazione delle maree era subordinato alla verifica, da parte del Comitatone, di un adeguato avanzamento di tutti gli interventi atti al ripristino della morfologia lagunare e al suo recupero ambientale. La legge estendeva l’area di intervento della Regione Veneto a tutto il bacino imbrifero e richiedeva che il Comune di Venezia, la Regione e le amministrazioni statali competenti stipulassero accordi di programma allo scopo di attuare in modo unitario gli interventi finalizzati alla manutenzione dei rii e alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente, conseguito anche attraverso l’erogazione di contributi ai privati.
La Legge n. 537 del 1993 prevedeva la creazione di un’Agenzia per Venezia. L’intento era quello di costituire una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato e degli enti locali, per il coordinamento, la progettazione e il controllo degli interventi, utilizzando i finanziamenti stanziati da specifiche leggi. Tale Agenzia non divenne mai operativa.
La Legge di conversione n. 206 del 31 maggio 1995 “Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e di Chioggia”, recependo istanze provenienti dal mondo politico e ambientalista, nel rispetto delle direttive europee in materia di appalti, abrogava un comma dell’articolo 3 della legge speciale bis n. 798 del 1984 che autorizzava la concessione unitaria a trattativa privata per le opere di salvaguardia. Oggi il Consorzio Venezia Nuova, grazie a degli accordi di programma stipulati con il Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque, è ancora titolare di numerosi interventi nella laguna di Venezia.

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